
La firma dei Ministri sotto i due decreti di attuazione dei bonus per giovani e donne previsti dal Decreto Coesione apre all’ultima fase per l’applicazione degli esoneri per le assunzioni di lavoratori rientranti nelle due tipologie.
Ora al vaglio degli organi di controllo ci sono quindi i due decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione del Bonus Giovani, previsto dall’articolo 22 e del Bonus Donne, come definito dall’articolo 23, del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024).
La misura prevede che le imprese private che assumono, fino al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato donne in condizioni svantaggiate potranno beneficiare di un importante incentivo, e cioè l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 24 mesi.
Il beneficio, che può arrivare fino a 650 euro al mese per ogni lavoratrice assunta, non include i premi e i contributi destinati all’Inail. Resta invece invariata l’aliquota utilizzata per calcolare le future prestazioni pensionistiche della lavoratrice.

I requisiti per le lavoratrici
Volendo sintetizzare, l’agevolazione riguarda queste due categorie specifiche di lavoratrici:
-donne, di qualsiasi età, ovunque residenti in Italia, che risultino disoccupate da almeno 24 mesi
-donne di qualsiasi età, residenti nelle regioni del Mezzogiorno incluse nella Zona Economica Speciale unica (ZES), che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Per accedere al bonus, le assunzioni devono tradursi in un incremento occupazionale netto, cioè un aumento effettivo del numero di lavoratori rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Nel caso di contratti part-time, il calcolo tiene conto delle ore lavorate rispetto al tempo pieno. Sono escluse dal conteggio eventuali riduzioni di personale avvenute in società collegate o controllate.
L’incentivo non si applica ai contratti di lavoro domestico, e cioè a colf, badanti e baby sitter, né a quelli di apprendistato.
Inoltre, non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è pienamente compatibile con la maxi-deduzione fiscale del 120% legata alle nuove assunzioni.