Con la circolare INPS 12 maggio 2025, n. 91, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto illustra le misure riferite al Bonus donne e fornisce le istruzioni amministrative per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.
Il Bonus donne, previsto dal decreto Coesione, è un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne lavoratrici svantaggiate.
Questo esonero riguarda donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettano uno dei seguenti requisiti:
- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica);
- siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
L’incentivo, di fatto operativo solo da poche settimane, prevede – come si legge nella circolare – un nuovo esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Questi esoneri contributivi sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.
La misura dell’esonero è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
