Il chiarimento dell’INPS: anche le condotte violente o persecutorie provenienti da soggetti esterni al luogo di lavoro possono giustificare le dimissioni, quando rendono impossibile proseguire l’attività.
Dimettersi per proteggere la propria sicurezza non significa necessariamente rinunciare alla tutela economica prevista in caso di disoccupazione. È questo il principio chiarito dall’INPS con il Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di violenza o atti persecutori.
In presenza di determinate condizioni, le dimissioni possono infatti essere considerate dimissioni per giusta causa, consentendo al lavoratore di accedere alla NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione.
La precisazione assume particolare rilievo perché la violenza non deve necessariamente essere commessa dal datore di lavoro o da un collega. Anche comportamenti persecutori o forme di violenza di genere provenienti da persone estranee all’ambiente professionale possono, in determinate circostanze, rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Quando le dimissioni sono per giusta causa
La NASpI spetta, tra gli altri casi, quando la cessazione del rapporto di lavoro è involontaria. Tra le situazioni tutelate rientrano anche le dimissioni per giusta causa.
La giusta causa si verifica quando si presenta una situazione talmente grave da non consentire al lavoratore di proseguire, neppure temporaneamente, il rapporto di lavoro.
Secondo le indicazioni dell’INPS, questo principio può trovare applicazione anche quando la situazione di pericolo deriva da una persona estranea al rapporto di lavoro, purché le condotte subite abbiano conseguenze concrete sulla possibilità di continuare a svolgere la propria attività.

Stalking e violenza possono incidere sul lavoro
Particolare attenzione viene riservata ai casi di stalking, minacce, molestie e violenza di genere.
Una condotta persecutoria, anche se avvenuta al di fuori dell’ambiente lavorativo, può assumere rilevanza quando interferisce direttamente con la vita professionale della vittima.
È il caso, ad esempio, di chi viene seguito o minacciato durante il tragitto abituale tra casa e luogo di lavoro, oppure di chi si trova nell’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro in condizioni di sicurezza.
In circostanze di questo tipo, l’abbandono del posto di lavoro può non rappresentare una scelta libera, ma una decisione resa necessaria dalla necessità di tutelare la propria incolumità.
Necessarie prove e documentazione
Il riconoscimento della NASpI, però, non è automatico.
Non basta essere vittima di violenza o presentare una denuncia. Occorre che emergano elementi concreti e documentati in grado di dimostrare il collegamento tra la situazione di violenza e l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.
La valutazione deve quindi essere effettuata sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso.
Particolare importanza può assumere tutta la documentazione utile a ricostruire la situazione: denunce, provvedimenti delle autorità, certificazioni, comunicazioni e altri elementi che consentano di dimostrare la gravità delle condotte e il loro impatto sulla possibilità di continuare a lavorare.
La tutela della persona viene prima della continuità lavorativa
Il chiarimento dell’INPS si inserisce in un orientamento secondo cui, quando la prosecuzione del rapporto di lavoro diventa concretamente impossibile a causa di una situazione di grave pericolo, le dimissioni possono essere considerate conseguenza necessitata della condizione vissuta dal lavoratore.
Il principio è particolarmente importante per le vittime di violenza che si trovano davanti a una scelta drammatica: continuare a lavorare esponendosi a una situazione di pericolo oppure lasciare il posto di lavoro senza perdere completamente la tutela economica.
La possibilità di accedere alla NASpI consente, in presenza dei requisiti previsti, di evitare che la persona vittima di violenza debba sostenere anche il peso economico della perdita del lavoro.
Una tutela che va valutata caso per caso
Il Messaggio INPS n. 2540 rappresenta quindi un importante chiarimento sul rapporto tra violenza, dimissioni e disoccupazione.
La regola fondamentale è che la vittima che, per tutelare la propria sicurezza o integrità psicofisica, è costretta a interrompere il rapporto di lavoro può ottenere il riconoscimento della NASpI quando le dimissioni sono riconducibili a una situazione di giusta causa.
Non si tratta, dunque, di un diritto automatico per qualsiasi episodio di violenza, ma di una tutela che deve essere verificata sulla base delle circostanze concrete.
In sintesi
Violenza e stalking possono diventare una giusta causa di dimissioni anche quando provengono da soggetti esterni al luogo di lavoro. Se la situazione rende oggettivamente impossibile proseguire l’attività lavorativa e viene adeguatamente documentata, le dimissioni possono consentire l’accesso alla NASpI.
Una tutela importante, perché chi è costretto a lasciare il proprio lavoro per proteggersi non deve necessariamente trovarsi anche senza un sostegno economico.
